
E S G e PMI: sono davvero due parallele destinate a non incontrarsi mai?
Settembre 14, 2024Clausole vessatorie nei contratti telematici: la sottoscrizione “point & click”
“Point & Click”, letteralmente “punta e clicca”, è la modalità ormai di elezione per la sottoscrizione di contratti online.
Una volta scelto il servizio o il bene si viene reindirizzati a una pagina apposita ove vengono riportate le condizioni cui quel bene viene venduto o quel servizio viene erogato. Alla fine, passaggio indispensabile per poter completare la procedura, viene richiesto di accettare le dette condizioni spuntando un’apposita casella.
Il “point & click” è spesso utilizzato per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del RGPD n. 2016/679, soprattutto per finalità di marketing e profilazione.
Non essendo in discussione che un contratto concluso a distanza con la modalità “point & click” sia pienamente valido ed efficace, qualche dubbio può sorgere quando con la stessa modalità viene richiesto di accettare specifiche clausole che, andando in qualche modo ad aggravare la posizione di chi le accetta, sono dette “vessatorie”.
Sul punto, il nostro Codice Civile prevede che queste clausole, per essere valide, debbano essere specificamente approvate per iscritto, in un’evidente ottica di maggior tutela di cui le sottoscrive, chiamato a soffermarsi un minuto in più sul relativo contenuto.
In considerazione di ciò, il dubbio che una clausola vessatoria approvata con il sistema “point & click” non sia valida può sorgere, e in effetti è sorto.
Peraltro, la risposta a tale dubbio non è al momento univoca e vede fronteggiarsi un orientamento che nega la validità del “point & click” per approvare le clausole vessatorie, più aderente alla lettera della legge ma che avrebbe come conseguenza l’impossibilità di inserire questo tipo di clausole nei contratti telematici; e un orientamento più aperto, che ammette la sottoscrizione tramite “point & click” quando e se preceduta da un procedura di “login”. La creazione di un account, con l’impostazione di un nome utente e di una password, permette infatti di garantire l’identità del soggetto che sottoscrive la clausola.
In attesa di un, auspicabile, intervento del legislatore, la giurisprudenza propende per il secondo orientamento, contemperando l”esigenza di richiamare l’attenzione di chi sottoscrive sul contenuto della clausola, con la realtà di un mercato che, ormai, è sempre più spostato online.


