
ll Rischio Informatico nelle Piccole Medie Imprese: cosa sapere e come proteggersi
Settembre 27, 2024Dalla Cassazione una novità per il recupero dei crediti commerciali verso partner stranieri
L’economia del Veneto è ancorata al settore manifatturiero. Un segmento significativo di questo settore è costituito da piccole e medie imprese con elevatissima vocazione all’export.
Queste imprese, per natura e dimensione, non hanno un ufficio legale interno: per esse, è vitale che il recupero dei crediti commerciali sia semplice, veloce e il meno possibile eroso dai costi legali.
Una variabile-chiave per contenere questi costi è dove si avvia il procedimento di recupero: poterlo avviare nel tribunale della propria provincia, piuttosto che in un tribunale straniero o in un tribunale arbitrale fa tutta la differenza nel decidere se attivarsi o meno per il recupero di quel credito commerciale.
Negoziare con il partner commerciale estero un accordo che designi i giudici italiani come competenti a decidere le eventuali controversie può essere un’ottima soluzione, che sconta però due problemi:
- non è detto che il partner estero accetti tale clausola;
- molti contratti, per tante ragioni, vengono conclusi non con un accordo formale, ma con lo scambio di un ordine e di una conferma d’ordine.
Esiste allora per la PMI manifatturiera italiana un modo semplice per citare in giudizio in Italia il proprio cliente straniero?
È qui che entra in gioco l’articolo 3, comma 2, della l. n. 218/1995: l’obiettivo di questa norma, in essenza, è di estendere le regole sulla competenza dei giudici contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968 anche a situazioni in cui la persona o società da citare in giudizio sia domiciliata fuori dall’Unione europea. Le regole sulla competenza di questa Convenzione sono ottime, ma:
- nell’ambito del recupero del credito dell’impresa manifatturiera, non è sempre facile capire se il giudice più prossimo all’impresa sia effettivamente competente a decidere sul credito commerciale
- Sono regole morte, letteralmente. La Convenzione è stata sostituita prima dal Regolamento UE n. 44/2001 e oggi dal Regolamento UE n. 1215/2012.
Proprio sul punto 2 è intervenuta la Corte di Cassazione lo scorso febbraio.
Il Regolamento UE n. 1215/2012 (e prima di questo il Regolamento UE n. 44/2001), infatti, contiene vari update delle vecchie regole della Convenzione. Tra i vari bug risolti, troviamo quello relativo al recupero del credito nella vendita transfrontaliera di cose mobili. Precisa infatti il regolamento che la competenza a decidere tale domanda spetta (anche) al giudice del luogo “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.
Ebbene, dopo conferme e ripensamenti che hanno interessato l’orientamento della Cassazione negli ultimi vent’anni, la Corte ha decretato che il rinvio va letto come un richiamo al Regolamento UE n. 1215/2012.
Conseguenza? Se il luogo di consegna della merce è (1) individuato nelle condizioni di vendita (siano esse un ordine oppure un richiamo a Condizioni Generali) accettate dal compratore, e (2) localizzato in Italia, i tribunali italiani potranno decidere le cause relative ai crediti commerciali connessi alla merce consegnata. Un accorgimento semplice e diretto per assicurarsi la possibilità di recuperare il credito... litigando comodamente a casa.
Un esempio, come molti, di come ambiguità nella legge possano “bruciare” punti percentuali di PIL.
Devi recuperare crediti nei confronti di un soggetto straniero? Scrivici a info@libra-legal.eu


